Sez. L, Sentenza n. 9954 del 12/05/2005 (Rv. 582213 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Giustificate da esigenze produttive e non comportanti demansionamento - Rifiuto del lavoratore - Legittimità - Esclusione - Obbligo per il lavoratore di effettuare spostamenti in ambito regionale per l'espletamento delle nuove mansioni - Ammissibilità - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
Il rifiuto del lavoratore di espletare le nuove mansioni a lui affidate dal datore di lavoro nel legittimo esercizio dello "ius variandi", qualora ciò non integri un demansionamento, costituisce inadempimento contrattuale e può costituire giusta causa di licenziamento; in particolare, la necessità di spostamenti del dipendente in ambito regionale per l'espletamento delle nuove mansioni, se può comportare disagi per il lavoratore, rispetto ad un'attività espletata sempre nella medesima sede, rientra nei compiti affidati al lavoratore, salvo eventuali indennità che potrebbero spettargli in dipendenza di tale attività itinerante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)