diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 12827 del 01/12/1992 (Rv. 479829 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Debiti pecuniari - Compensazione. | Concordato preventivo subentrato senza soluzione di continuità all'amministrazione controllata - Compensazione ex art. 56 della legge fallimentare fra crediti preesistenti verso l'imprenditore e debiti verso il medesimo sorti nel corso della procedura - Operatività - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479829-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Debiti pecuniari - Compensazione.

Qualora all'amministrazione controllata subentri, senza soluzione di continuità, il concordato preventivo, la compensazione di cui all'art. 56 della legge fallimentare (richiamato dall'art. 169 della legge stessa) non opera, in relazione alla "cristallizzazione" della massa passiva determinata dall'apertura della procedura concorsuale, fra crediti preesistenti verso l'imprenditore e debiti verso il medesimo sorti nel corso della procedura. Tale compensazione, pertanto, resta invocabile nel diverso caso in cui crediti preesistenti verso l'imprenditore concorrano con debiti verso di esso parimenti insorti prima dell'amministrazione controllata.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)