Sez. U, Sentenza n. 6707 del 18/07/1994 (Rv. 487424 - 01)
Conto corrente (contratto di) - Contenuto del conto - In genere | Estratto dei saldaconti ed estratto conto - Valore probatorio rispettivo - Limitazione del primo al procedimento monitorio - Estensione al procedimento di opposizione ed agli ordinari giudizi di cognizione - Esclusione - Sopravvenienza dell'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 - Effetti.
Conto corrente (contratto di) - Contenuto del conto - In genere
Ai sensi dell'art. 102 della legge bancaria 7 marzo 1938, n. 141 il valore probatorio dell'"estratto dei saldaconti" è limitato al procedimento monitorio, esonerando l'istituto di emissione nonché le banche di interesse nazionale e le casse di risparmio dalle formalità ordinariamente richieste per l'ottenimento dell'ingiunzione di pagamento in base a documenti provenienti dallo stesso imprenditore istante; mentre non si estende al susseguente procedimento di opposizione ed in genere agli ordinari giudizi di cognizione (ivi compreso quello introdotto da domanda di insinuazione al passivo fallimentare), nei quali il detto documento - diverso dall'estratto conto vero e proprio la cui efficacia probatoria discende dalla specifica previsione dell'art. 1832 cod. civ. ed è, dall'art. 50 della nuova disciplina della materia, dettata dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, richiesta anche agli esposti fini monitori, con conseguente abrogazione della succitata norma di previsione del "saldaconto" - può assumere rilievo solo come elemento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzabile dal giudice, e solo nel contesto di altri elementi ugualmente significativi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Legge 07/03/1938 num. 141 art. 102, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)