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Sez. 1, Sentenza n. 3203 del 01/10/1976 (Rv. 381994 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - RIMBORSO - ATTI E SENTENZE NULLI - ATTO DICHIARATO NULLO PER UN VIZIO RADICALE ORIGINARIO INDIPENDENTEMENTE DALLA VOLONTA DELLE PARTI O DAL LORO CONSENSO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1976-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381994-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - RIMBORSO - ATTI E SENTENZE NULLI - ATTO DICHIARATO NULLO PER UN VIZIO RADICALE ORIGINARIO INDIPENDENTEMENTE DALLA VOLONTA DELLE PARTI O DAL LORO CONSENSO - NOZIONE.*

L'inciso contenuto nel testo dell'art 14 n 2 della legge di registro, secondo cui, in deroga al divieto di restituzione dell'imposta di registro regolarmente percetta, e ammesso il rimborso dell'imposta pagata su un atto se questo e dichiarato nullo per un vizio radicale originario, indipendentemente 'dalla volonta delle parti o dal loro consensò, deve essere inteso nel senso che il vizio dell'atto sia imputabile ai contraenti, nel senso cioe della dipendenza del vizio o delle nullita da quella entita volitiva che e elemento intrinseco dell'atto giuridico del quale in concreto si tratti o da quella entita volitiva che puo produrre l'effetto sanante: volonta negli Atti unilaterali, consenso in quelli bilaterali. (Conf 2275/73, mass n 365555).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 14 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)