Sez. 1, Sentenza n. 4145 del 01/07/1980 (Rv. 408036 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - NULLI - NULLITA PER VIZIO RADICALE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - NULLITA PER CONTRARIETA A NORME IMPERATIVE - INCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - NULLI - NULLITA PER VIZIO RADICALE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - NULLITA PER CONTRARIETA A NORME IMPERATIVE - INCLUSIONE.*
L'art 14, n 2, del RD 30 dicembre 1923, n 3269, secondo cui l'imposta di registro non e dovuta per gli Atti dichiarati nulli per vizio radicale che, indipendentemente dalla volonta e dal consenso delle parti, induca la nullita dell'atto fin dalla sua origine, va inteso nel senso che il vizio dell'atto, ancorche noto alle parti, debba operare indipendentemente dalla loro volonta e consapevolezza: ne consegue che l'imposta non e dovuta quando l'atto e nullo per contrarieta a norme imperative, poiche in tal caso il vizio dell'atto puo sussistere indipendentemente dalla volonta e conoscenza delle parti. (Conf 2392/77, mass n 386099; (Conf 3203/76, mass n 381994; (Conf 2275/73, mass n 365555; (Conf 1559/66, mass n 323101; (Conf 867/64).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 14 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)