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Sez. 1, Sentenza n. 2275 del 09/08/1973 (Rv. 365555 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - RIMBORSO - ATTI E SENTENZE NULLI - ATTO DICHIARATO NULLO PER UN VIZIO RADICALE ORIGINARIO INDIPENDENTEMENTE DALLA VOLONTA DELLE PARTI O DAL LORO CONSENSO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1973-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365555-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - RIMBORSO - ATTI E SENTENZE NULLI - ATTO DICHIARATO NULLO PER UN VIZIO RADICALE ORIGINARIO INDIPENDENTEMENTE DALLA VOLONTA DELLE PARTI O DAL LORO CONSENSO - NOZIONE.*

Ai sensi dell'art 14 n 2, della legge di registro, in deroga al divieto di restituzione dell'imposta di registro regolarmente percetta, e ammesso il rimborso dell'imposta pagata su di un atto, se questo e dichiarato nullo per un vizio radicale originario, indipendentemente dalla volonta delle parti o dal loro consenso. In tale norma, il riferimento alla volonta ed al consenso della parti deve essere inteso nel senso strettamente tecnico della dipendenza del vizio o della nullita da quella entita volitiva, che e elemento intrinseco dell'atto giuridico del quale in concreto si tratti o da quella entita volitiva che puo produrre l'effetto sanante: volonta negli Atti unilaterali, consenso in quelli bilaterali. (V 1559/66, mass n 323101; 867/64).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)