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Sez. L, Sentenza n. 3204 del 24/05/1984 (Rv. 435246 - 01)

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE - COMPAGNIA PORTUALE - RAPPORTO CON IL CONSOLE - LAVORO AUTONOMO O LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - COMPENSI DOVUTI AL TITOLARE DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435246-01

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE - COMPAGNIA PORTUALE - RAPPORTO CON IL CONSOLE - LAVORO AUTONOMO O LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - COMPENSI DOVUTI AL TITOLARE DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Il rapporto intercorrente fra la compagnia portuale - che è una persona giuridica privata esercente un pubblico servizio ed ha la struttura di una società cooperativa di lavoro regolata da legge speciale e sottoposta alla vigilanza e tutela del ministero della marina mercantile nonché dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale - ed il console quale organo che ne ha la rappresentanza, ai sensi degli artt. 173 e segg. Reg. Esecuzione cod. nav. Esula dallo schema proprio del rapporto di lavoro, sia autonomo che subordinato, non estrinsecandosi né nella semplice cooperazione materiale, né nella fornitura di un'opera o servizio, ma nel compimento di Atti giuridici imputabili immediatamente e direttamente alla società e da eseguirsi, come stabilisce l'art. 2399 cod. civ. per gli amministratori, con la diligenza dovuta dal mandatario. Pertanto la Determinazione del compenso dovuto al titolare dello organo suddetto, anche per quanto concerne l'indennità di fine rapporto, è pienamente rimessa alla privata autonomia senza che operi al riguardo la garanzia di cui all'art. 36 cost.. (nella specie, sancendo tale principio, la suprema Corte ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano negato che l'emolumento dovuto ad un console - che non aveva anche la qualità di lavoratore della compagnia portuale - in relazione alla cessazione del rapporto fosse assimilabile all'indennità di anzianità e liquidabile secondo il principio della omnicomprensività, sancito dall'art. 2121, con ricomprensione, sulla base di computo, di determinati compensi che invece ne risultavano esclusi alla stregua della deliberazione del consiglio di amministrazione istitutiva dell'emolumento stesso). (V 6209/79, mass n 402936; (V 2253/77, mass n 385978; (V 561/73, mass n 362610).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2392, Cod. Navig. art. 173, Cod. Navig. art. 174, Cod. Navig. art. 178, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)