Sez. L, Sentenza n. 2503 del 10/03/1987 (Rv. 451653 - 01)
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - LAVORO PORTUALE - RAPPORTI DEI PRESTATORI D'OPERA CON LE COMPAGNIE PORTUALI - NATURA PRIVATISTICA - DISCIPLINA RELATIVA - AFFIDAMENTO ALL'AUTONOMIA PRIVATA - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALL'APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE E DELL'ART. 429 COD. PROC. CIV..*
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - LAVORO PORTUALE - RAPPORTI DEI PRESTATORI D'OPERA CON LE COMPAGNIE PORTUALI - NATURA PRIVATISTICA - DISCIPLINA RELATIVA - AFFIDAMENTO ALL'AUTONOMIA PRIVATA - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALL'APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE E DELL'ART. 429 COD. PROC. CIV..*
Pur nell'ambito della peculiare disciplina cui sono soggette, sotto l'ingerenza dell'autorità amministrativa, le compagnie portuali (art. 110 cod. nav.) intrattengono con i prestatori d'opera rapporti di natura privatistica, con la conseguenza che per questi, secondo la possibile varia articolazione dei medesimi, la disciplina, nell'ambito di detti interventi amministrativi, resta affidata alla autonomia privata. (nella specie, l'impugnata sentenza aveva ritenuto che il credito fatto valere dal lavoratore contro la compagnia ed inerente alla cessazione del rapporto di lavoro portuale avesse la sua base essenzialmente nella disciplina contrattuale applicabile al rapporto stesso. La S.C. ha confermato l'impugnata decisione, anche in ordine alla ritenuta applicabilità della rivalutazione monetaria ex art. 429 cod. proc. civ.). (V 3204/84, mass n 435246; (V 6067/83, mass n 430873; (V 6990/82, mass n 424652; (V 621/69, mass n 338852).*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)