Sez. 3, Sentenza n. 11345 del 11/05/2010 (Rv. 612887 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Eccezione riconvenzionale di nullità da parte dell'appellante rispetto all'avversa domanda riconvenzionale di pagamento dedotta in primo grado dall'appellato - Ammissibilità - Sussistenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
Qualora una questione di nullità (nella specie riconducibile alla dedotta illegittimità di una clausola contrattuale per il rimborso delle spese di ristrutturazione di un immobile oggetto di locazione) venga sollevata per la prima volta in appello non come domanda ma solo come eccezione riconvenzionale rispetto all'avversa domanda riconvenzionale di pagamento contrapposta a quella principale di risoluzione, essa deve ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., rimanendo circoscritta nell'ambito della difesa, senza tendere ad altro fine che non sia quello del rigetto dell'avversa domanda riconvenzionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1421
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)