Sez. 3, Sentenza n. 20548 del 20/10/2004 (Rv. 577781 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - IN GENERE | Azione di accertamento dell'invalidità di un atto - Potere del giudice di rilevare d'ufficio una nullità diversa da quella fatta valere dall'attore - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - IN GENERE
Il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità dell'atto va necessariamente coordinato con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e trova applicazione soltanto quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa attorea (ad esempio: di esecuzione di un nullo), non anche quando sia invece la parte a chiedere la dichiarazione di invalidità di un atto ad essa pregiudizievole, dovendo in tal caso la pronuncia del giudice essere circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate dall'interessato, senza potersi fondare su elementi rilevati d'ufficio o tardivamente indicati, giacché in tal caso l'invalidità dell'atto si pone come elemento costitutivo della domanda attorea (Nella specie, riferita a domanda di simulazione assoluta di un contratto per insussistenza del credito, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva dichiarato inammissibile la domanda perché proposta per la prima volta in sede di impugnazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)