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Sez. 3, Sentenza n. 11483 del 21/06/2004 (Rv. 573767 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Eccezione di nullità - Eccezione riconvenzionale - Proposizione per la prima volta in appello - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573767-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

Qualora una questione di nullità (nel caso di specie, di un contratto di assicurazione) venga sollevata per la prima volta in appello non come domanda ma solo come eccezione riconvenzionale rispetto all'altrui domanda di pagamento, in quanto con essa vengono avanzate richieste che, pur ampliando i termini della controversia, rimangono nell'ambito della difesa, senza tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, non va incontro ai limiti di inammissibilità delle domande nuove in appello fissati dall'art. 345 cod. proc. civ., ma è ammissibile, in quanto sotto questo più limitato aspetto può essere rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ex art. 1421 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1421

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)