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Sez. 1, Sentenza n. 659 del 05/02/1982 (Rv. 418421 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - SOPRAVVENIENZA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE DOPO LA PRONUNCIA DELLA SENTENZA D'APPELLO DI CONDANNA AL RISARCIMENTO, MA PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DI ESSA - AUTOMATICA CONVERSIONE DELL'AZIONE DI RISARCIMENTO IN OPPOSIZIONE ALLA STIMA DELL'INDENNITÀ - DEDUCIBILITÀ IN SEDE DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE INTRAPRESA IN BASE A QUELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - RIMEDI ESPERIBILI.*
Stato
decisa il 1982-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418421-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - SOPRAVVENIENZA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE DOPO LA PRONUNCIA DELLA SENTENZA D'APPELLO DI CONDANNA AL RISARCIMENTO, MA PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DI ESSA - AUTOMATICA CONVERSIONE DELL'AZIONE DI RISARCIMENTO IN OPPOSIZIONE ALLA STIMA DELL'INDENNITÀ - DEDUCIBILITÀ IN SEDE DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE INTRAPRESA IN BASE A QUELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - RIMEDI ESPERIBILI.*

Il principio, in forza del quale, in Sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, non possono essere invocati fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore, ove intervenuti anteriormente alla formazione del titolo medesimo, e, quindi deducibili nel giudizio di cognizione preordinato alla sua Costituzione, comporta che nel caso di Azione risarcitoria per illegittima ed irreversibile occupazione di un fondo la sopravvenienza del decreto di espropriazione, dopo la decisione della sentenza di appello di condanna al risarcimento di detto danno, ma prima della sua pubblicazione, l'automatica conversione di tale Azione in opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa, non può essere fatta valere con l'opposizione all'esecuzione intrapresa in base a quella sentenza, passata in giudicato, perché era deducibile con il ricorso per Cassazione avverso la sentenza medesima, al fine di conseguirne l'annullamento, per la valutazione da parte del giudice di rinvio degli effetti del suddetto "factum superveniens". (V 1181/80, mass n 404670; (V 2050/79, mass n 398432).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)