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Sez. 3, Sentenza n. 1181 del 18/02/1980 (Rv. 404670 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - TITOLO ESECUTIVO - CONTROLLI AMMISSIBILI.*
Stato
decisa il 1980-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404670-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - TITOLO ESECUTIVO - CONTROLLI AMMISSIBILI.*

In Sede di opposizione nel processo di esecuzione, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore puo essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale, consacrato dal giudicato, che si siano verificati successivamente alla formazione del giudicato stesso, e non anche sulla base di quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla Costituzione del titolo giudiziale, e risulterebbero, percio, in contrasto con l'accertamento contenuto nel giudicato, il quale, a norma dell'art 2909 cod civ, fa stato ad ogni effetto tra le parti. (Conf 3952/78, mass n 393555; (Conf 3153/78, mass n 392612; (Conf 2259/78, mass n 391661).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)