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Sez. 2, Sentenza n. 6601 del 30/04/2012 (Rv. 622417 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - DEL CONVENUTO | Tempestività della costituzione del convenuto - Accertamento - Criteri - Art. 166 cod. proc. civ. - Termine a ritroso non libero - Conseguenze - Riferibilità del "dies a quo" alla data dell'udienza fissata in citazione o a quella differita ai sensi dell'art. 168 bis, quinto comma, cod. proc. civ. - Riferibilità del "dies ad quem", computabile nel termine, al ventesimo giorno antecedente l'udienza - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622417-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - DEL CONVENUTO

Ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, il termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ., al pari di tutti i termini a ritroso, deve essere calcolato considerando quale "dies a quo", non computabile per il disposto dell'art. 155, primo comma cod. proc. civ., il giorno prima del quale va compiuta l'attività processuale, e, dunque, il giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero quello differito ai sensi dell'art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ., e quale "dies ad quem", invece computabile in quanto termine non libero, il ventesimo giorno precedente l'udienza stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 168 bis com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)