Sez. 3, Sentenza n. 11965 del 16/05/2013 (Rv. 626212 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE | Tempestività della costituzione dell'appellato - Accertamento - Criteri di computo del termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ. - Esclusione del giorno dell'udienza fissata in citazione - Inclusione del ventesimo giorno precedente l'udienza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE
Ai fini della verifica della tempestività della costituzione dell'appellato, necessaria per la proposizione dell'appello incidentale, ai sensi dell'art. 343, primo comma, cod. proc. civ., il termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ., in applicazione dell'art. 155, primo comma, cod. proc. civ., va calcolato escludendo il giorno iniziale, ovvero il giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ed invece computando quello finale, ovvero il ventesimo giorno precedente l'udienza stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 343 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)