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Sez. L, Sentenza n. 818 del 09/02/1989 (Rv. 461840 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL PARENTE - PRESUNZIONE DI GRATUITÀ PER I CONVIVENTI - SCARSA ENTITÀ DEL VINCOLO, CARATTERE NON DOMESTICO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA, E CORRESPONSIONE DI VITTO, ALLOGGIO O ALTRI VANTAGGI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461840-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL PARENTE - PRESUNZIONE DI GRATUITÀ PER I CONVIVENTI - SCARSA ENTITÀ DEL VINCOLO, CARATTERE NON DOMESTICO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA, E CORRESPONSIONE DI VITTO, ALLOGGIO O ALTRI VANTAGGI - IRRILEVANZA.*

La presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese fra parenti che convivano non può essere esclusa solo per la considerazione della scarsa intensità del vincolo di parentela (nella specie, di quarto grado) o del carattere non domestico dell'attività lavorativa, ancorché successiva all'entrata in vigore dell'istituto dell'impresa familiare (art. 230 bis cod. civ.) o per il fatto che all'autore di dette prestazioni - sul quale, ai fini del superamento della suindicata presunzione, grava l'Onere di una prova precisa e rigorosa della sussistenza della subordinazione - siano stati corrisposti il vitto, l'alloggio od ulteriori vantaggi diretti al soddisfacimento di esigenze di ordine materiale (vestiario, divertimenti e piccole spese in genere). (V 3585/76, mass n 382335; (V 1452/75, mass n 375018).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)