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Sez. L, Sentenza n. 11209 del 12/11/1997 (Rv. 509818 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Facoltà di optare per la prosecuzione del rapporto oltre il raggiungimento del sessantesimo anno di età - Applicabilità - Licenziamento intimato pur in presenza dell'opzione - Illegittimità - Lungo lasso di tempo trascorso prima dell'azione giudiziaria - Rilevanza - Rinuncia tacita all'impugnativa - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509818-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE

A seguito della sentenza n. 226 del 1990 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 6, comma primo, D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 54, nella parte in cui non prevede l'applicazione agli autoferrotranvieri della facoltà di optare per la prosecuzione del rapporto oltre il raggiungimento del sessantesimo anno di età allo scopo di incrementare la propria anzianità contributiva, è da considerarsi illegittimo il licenziamento, ancorché intimato dall'azienda prima di tale pronuncia, ove l'opzione sia stata esercitata ed il rapporto non sia da considerarsi esaurito, sempre che per il lungo lasso di tempo che l'agente abbia lasciato trascorrere prima di esperire l'azione giudiziaria non possa in concreto riconoscersi una tacita volontà di quest'ultimo di rinunciare all'impugnativa del licenziamento stesso.

Riferimenti normativi: Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)