Sez. 3, Sentenza n. 9815 del 09/10/1997 (Rv. 508677 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - GENITORI E TUTORI - IN GENERE | Responsabilità dei genitori - Caratteri e natura giuridica - Responsabilità diretta per fatto illecito commesso dal minore - In conseguenza della mancata osservanza dei precetti di cui all'art. 147 cod. civ. - Configurabilità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - GENITORI E TUTORI - IN GENERE
La norma di cui all'art. 2048 cod. civ. configura una ipotesi di responsabilità diretta dei genitori per il fatto illecito commesso dai figli minori (e non già indiretta, od oggettiva, per fatto altrui), poiché, ai fini della sua concreta applicazione, non è sufficiente la semplice commissione del detto illecito, ma è altresì necessaria una condotta (commissiva o, di regola, soltanto omissiva), direttamente ascrivibile ai medesimi, che si caratterizzi per la violazione dei precetti di cui all'art. 147 cod. civ., e rispetto alla quale, in seno alla struttura dualistica dell'illecito, lo stesso fatto del minore, nella sua globalità, rappresenta il correlato evento giuridicamente rilevante. Di tale responsabilità, configurabile soltanto a titolo di colpa (poiché, in caso di condotta dolosa, le conseguenze, penali e civili, risulterebbero diversamente disciplinate, ex artt. 111 e 185 cod. pen.), può legittimamente predicarsi la sussistenza, diversamente da quanto previsto, in via generale, dall'art. 2043, solo in presenza di una forma di colpa cd. specifica, non essendo, all'uopo, sufficiente una colpa soltanto generica, attesa anche la previsione di una "praesumptio iuris tantum" della sua esistenza, così che il genitore potrà dirsi liberato soltanto attraverso la positiva dimostrazione di una rigorosa osservanza dei precetti di cui al menzionato art. 147.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048, Cod. Civ. art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)