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Sez. 3, Sentenza n. 2463 del 03/03/1995 (Rv. 490900 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE | Personale della scuola - Responsabilità per danni prodotti a terzi nell'esercizio delle funzioni di vigilanza - Limitazioni di responsabilità introdotta dall'art. 61 legge n.612 del 1980 - Giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della legge - Applicabilita della "ius superveniens".
Stato
decisa il 1995-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490900-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE

L'articolo 61 legge 11 luglio 1980 n.612 ha innovato sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto quello processuale, la disciplina della responsabilità del personale della scuola per i danni prodotti ai terzi nell'esercizio delle funzioni di vigilanza degli alunni, da un lato limitando detta responsabilità ai soli casi di dolo e colpa grave, con esclusione di ogni presunzione di "culpa in vigilando" (art. 2048 cod. civ.), restando in ogni caso a carico del danneggiato l'onere della prova del presupposto soggettivo del fatto illecito, dall'altro prevedendo la sostituzione dell'amministrazione al pubblico funzionario quale soggetto passivo dell'azione di danno, con esclusione dell'azione diretta verso quest'ultimo, come previsto dalla precedente legislazione (T.U. n.3/1957 art. 22, 23), salva l'azione di rivalsa dell'amministrazione che abbia risarcito al terzo il danno prodotto dal dipendente. In base ai principi che regolano la successione di leggi (preleggi art. 11), la norma è inapplicabile ai fatti produttivi di danno per "culpa in vigilando" verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore, per ciò che attiene alla disciplina sostanziale e al presupposto della responsabilità per fatto illecito. Per converso, la norma stessa è immediatamente applicabile quale "ius superveniens" ai giudizi in corso, ancorché per fatti antecedenti la sua entrata in vigore, limitatamente alla disposizione del secondo comma parte seconda che prevede la sostituzione dell'amministrazione nell'obbligazione risarcitoria verso il terzo danneggiato, stante la sua natura spiccatamente processuale, siccome volta ad escludere l'azione diretta del terzo danneggiato nei confronti del personale scolastico, non incidente come tale se non di riflesso sul contenuto sostanziale della responsabilità, ma solo sulle modalità attuative della medesima.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2048, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 22, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 23, Legge 11/07/1980 num. 312 art. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)