Sez. 6, Sentenza n. 2613 del 13/07/1998 Cc. (dep. 21/09/1998) Rv. 211563 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Deve essere fatta dalla parte personalmente - Mancata previsione della dichiarazione da parte del difensore - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 24 cost. - Manifesta infondatezza.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 37 e 38 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che il difensore possa ricusare il giudice, per violazione degli artt. 3 e 24 cost., in quanto il legislatore ha voluto che la decisione di rifiutare di sottoporsi al giudizio del giudice precostituito secondo la legge e le tabelle approvate dal C.S.M. deve essere assunta dalla parte che tema di riceverne un pregiudizio, dopo avere valutato personalmente l'opportunità e la gravità dell'atto, anche in rapporto alle sanzioni cui può esporsi. Tale previsione normativa non contrasta con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 cpv., né costituisce alcun ostacolo al libero dispiegarsi delle più ampie possibilità di difesa garantite dall'art. 24 cost., richiedendosi solo che sia la parte direttamente, con il possibile ausilio e consiglio del suo difensore, a decidere di ricusare il giudice.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 99 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)