Sez. 1, Sentenza n. 18908 del 16/02/2001 Cc. (dep. 26/04/2001) Rv. 219017 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Imputato latitante o evaso - Dichiarazione presentata dal difensore - Apposito mandato - Necessità - Esclusione - Fondamento.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE
In tema di ricusazione, il difensore dell'imputato latitante o evaso è legittimato a proporre la dichiarazione di ricusazione in nome e per conto del proprio assistito, anche se sprovvisto di apposito mandato, giacché la disposizione contenuta nell'art.165, comma 3, cod proc. pen. - secondo cui l'imputato latitante o evaso è rappresentato ad ogni effetto dal proprio difensore - si riferisce, allo scopo di assicurare il più ampio esercizio del diritto di difesa, anche ai diritti ed alle facolta che la disciplina processuale riserva personalmente all'imputato non latitante o non evaso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 165
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)