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Sez. 1, Sentenza n. 18908 del 16/02/2001 Cc. (dep. 26/04/2001) Rv. 219017 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Imputato latitante o evaso - Dichiarazione presentata dal difensore - Apposito mandato - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219017-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE

In tema di ricusazione, il difensore dell'imputato latitante o evaso è legittimato a proporre la dichiarazione di ricusazione in nome e per conto del proprio assistito, anche se sprovvisto di apposito mandato, giacché la disposizione contenuta nell'art.165, comma 3, cod proc. pen. - secondo cui l'imputato latitante o evaso è rappresentato ad ogni effetto dal proprio difensore - si riferisce, allo scopo di assicurare il più ampio esercizio del diritto di difesa, anche ai diritti ed alle facolta che la disciplina processuale riserva personalmente all'imputato non latitante o non evaso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 165

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)