Sez. 3, Sentenza n. 1026 del 17/03/1975 (Rv. 374429 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL PM E DELLE PARTI - CONCLUSIONI DELLE PARTI - OMESSA MENZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE - VIZIO DI OMESSA PRONUNCIA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL PM E DELLE PARTI - CONCLUSIONI DELLE PARTI - OMESSA MENZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE - VIZIO DI OMESSA PRONUNCIA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
La mancata menzione delle conclusioni delle parti non comporta, di per se, nullita della sentenza, difettando di una espressa comminatoria di legge e non ricorrendo una ipotesi di requisito indispensabile affinche l'atto raggiunga il suo scopo; tale Mancanza puo configurare solo un vizio di omessa pronuncia, rispetto a quelle richieste che risultino totalmente obliterate, salvo che il loro rigetto emerga per implicito dalla decisione adottata, trattandosi di istanze assorbite, superate, o comunque incompatibili con il suo contenuto. (V 3293/73, mass n 367166).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)