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Sez. 1, Sentenza n. 23638 del 11/11/2011 (Rv. 620391 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Termine ex art. 815, secondo comma, cod. proc. civ. per la ricusazione di arbitro - Applicabilità della sospensione ex art. 1 legge n. 742 del 1969 - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620391-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

Attesa la ricostruzione del sistema normativo, nel senso di adeguare la lettura della disposizione di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 al principio costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale, deve escludersi che la portata della nozione di "termini processuali" sia da limitare all'ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, dovendo, invece, ricomprendere anche il ristretto termine iniziale entro il quale il processo deve essere introdotto, quando la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso. (Fattispecie in tema di istanza di ricusazione di arbitro, giudicata erroneamente tardiva, sebbene proposta nel termine di cui all'art. 815, secondo comma, cod. proc. civ., in quanto soggetto alla sospensione feriale).

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 815 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)