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Sez. 2, Sentenza n. 20935 del 07/04/2017 Ud. (dep. 03/05/2017) Rv. 269642 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione di stampo mafioso - Circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 - Applicabilità agli associati anche per i reati fine - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269642-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 Maggio 1991 n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991 n. 203, nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, è configurabile anche con riferimento ai reati fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 com. 2, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)