Sez. 1, Sentenza n. 2408 del 19/04/1982 (Rv. 420279 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - PROVA - LIMITAZIONI - INSUSSISTENZA - PROVA INDIRETTA ED INDIZIARIA - AMMISSIBILITÀ - DICHIARAZIONE DELLA MADRE ED ESISTENZA DI RAPPORTI TRA COSTEI ED IL PRESUNTO PADRE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - PROVA - LIMITAZIONI - INSUSSISTENZA - PROVA INDIRETTA ED INDIZIARIA - AMMISSIBILITÀ - DICHIARAZIONE DELLA MADRE ED ESISTENZA DI RAPPORTI TRA COSTEI ED IL PRESUNTO PADRE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Il nuovo testo dell'art. 269 cod. civ., che non pone alcuna limitazione circa i mezzi di prova della paternità naturale, consente che tale prova possa essere anche indiretta e indiziaria e possa essere raggiunta attraverso la valorizzazione di tutta una serie di elementi presuntivi che, nel loro complesso, forniscano la dimostrazione del rapporto di filiazione naturale. Pertanto, se la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la stessa ed il preteso padre non costituiscono prova sufficiente della paternità naturale, tuttavia questi elementi possono concorrere al convincimento del giudice, ove trovino riscontro in altre risultanze probatorie, anche di carattere presuntivo, quale la mancata prova dell'exceptio plurium concubentium nel periodo del concepimento. (Conf 1823/81, mass n 412511, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 270
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)