Sez. 1, Sentenza n. 1823 del 30/03/1981 (Rv. 412511 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - PER POSSESSO DI STATO - IN GENERE - MEZZI PROBATORI EX ART 269 COD CIV (NUOVO TESTO) - PRESUNZIONI - RILEVANZA.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - PER POSSESSO DI STATO - IN GENERE - MEZZI PROBATORI EX ART 269 COD CIV (NUOVO TESTO) - PRESUNZIONI - RILEVANZA.*
Il nuovo testo dell'art 269 cod civ, che non pone alcuna limitazione circa i mezzi di prova della paternita naturale, consente che tale prova possa essere anche indiretta ed indiziaria e possa essere raggiunta attraverso la valorizzazione di tutta una serie di elementi presuntivi che, nel loro complesso, forniscano la dimostrazione completa e rigorosa dei fatti costitutivi (fama e tractatus) di quello che il testo abrogato dell'art 270 cod civ definiva 'possesso di statò di figlio naturale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 270
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)