Sez. 1, Sentenza n. 1646 del 05/06/1974 (Rv. 369817 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*
Il potere correttivo della Corte di Cassazione, previsto dall'art 384 cod proc civ, puo essere esercitato solo quando concorrano le seguenti condizioni: a) che l'errore riscontrato sia in iudicando e non in procedendo; b) che il dispositivo sia conforme al diritto; C) che la sostituzione della motivazione sia solo in diritto; d) che la stessa sostituzione non violi il principio dispositivo; e) che la correzione richiesta non esuli dall'ambito della questione investita con il ricorso. Ove tali condizioni non ricorrono, la parte interessata deve proporre ricorso incidentale e non puo limitarsi a chiedere la correzione della motivazione della sentenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)