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Sez. 1, Sentenza n. 9355 del 06/09/1993 (Rv. 483671 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - In genere | Vincolo di aree alla costruzione di opere di edilizia scolastica - Decreto del Provveditore alle Opere Pubbliche - Dichiarazione di pubblica utilità - Efficacia - Termine - Indicazione - Omissione - Conseguenza - Decreto di espropriazione emesso dopo la scadenza del termine relativo al vincolo - Adozione in situazione di carenza di potere - Esecuzione dell'opera - Occupazione acquisitiva - Configurabilità - Danno - Risarcimento - Diritto - Sussistenza.
Stato
decisa il 1993-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483671-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - In genere

Nel caso in cui il decreto del Provveditore alle Opere pubbliche (che vincola determinate aree alla costruzione di opere di edilizia scolastica, a norma dell'art. 14 della legge 28 luglio 1967 n. 641) non fissi un termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità diverso e più ampio di quello biennale stabilito per l'operatività del vincolo, il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità viene a coincidere con il termine relativo al vincolo, con la conseguenza che il decreto di espropriazione emesso dopo il suddetto termine risulta adottato in carenza di potere, comportando l'esecuzione dell'opera la cosiddetta occupazione acquisitiva del bene, con il correlativo diritto al risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 28/07/1967 num. 641 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)