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Sez. U, Sentenza n. 14385 del 21/06/2007 (Rv. 598789 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Quesito di diritto - Quesito inconferente - Assimilabilità al quesito mancante - Fondamento - Inammissibilità del motivo.
Stato
decisa il 2007-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598789-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

La mancanza di conferenza del quesito di diritto rispetto al deciso - che si verifica allorché, da una parte, la risposta allo stesso pur positiva per il richiedente, è priva di rilevanza nella fattispecie, in quanto il deciso attiene a diversa questione, sicché il ricorrente non ha interesse a proporre quel quesito dal quale non può trarre alcuna conseguenza concreta utile ai fini della causa - è assimilabile all'ipotesi di mancanza del quesito, a norma dell'art. 366 bis cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del motivo, in applicazione del principio in tema di motivi non attinenti al "decisum", nel senso che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al "decisum" della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 cod. proc. civ., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)