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Sez. 2, Sentenza n. 12633 del 25/11/1991 (Rv. 474765 - 01)

Competenza civile - Competenza per valore - Rapporti obbligatori - In genere | Deliberazione da parte dell'assemblea condominiale di una spesa a carico di tutti i condomini - Contestazione della validità della delibera ed inesistenza dell'obbligo del condomino di pagamento della quota - Controversia promossa dal condomino nei confronti del condominio - Determinazione della competenza - Criteri.
Stato
decisa il 1991-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474765-01

Competenza civile - Competenza per valore - Rapporti obbligatori - In genere

L'art. 12 comma primo cod. proc. civ., secondo cui il valore delle cause relative all'esistenza, validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che sia in contestazione, subisce deroga quando il giudice sia chiamato ad esaminare con efficacia di giudicato le questioni relative all'esistenza o alla validità dell'intero rapporto. Pertanto, nella controversia promossa da un condomino che agisca nei confronti del condominio per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo personale di pagare la quota a suo carico della spesa deliberata ed approvata in via generale e per tutti i condomini dall'assemblea, sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare per violazione degli artt. 1136, 1137 cod. civ., la contestazione deve intendersi estesa necessariamente alla invalidità dell'intero rapporto, il cui valore è pertanto quello da prendere in considerazione ai fini della determinazione della competenza, atteso che il "thema decidendum" non riguarda l'obbligo del singolo condomino bensì l'intera spesa oggetto della deliberazione, la cui validità non può essere riscontrata solo in via incidentale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 63 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)