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Sez. 2, Sentenza n. 14078 del 15/12/1999 (Rv. 532195 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Competenza - Criterio - Valore della delibera - Limiti - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532195-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

Dall'entrata in vigore del codice civile la competenza a decidere l'impugnazione di una delibera assembleare da parte di un condomino non appartiene più, "ratione materiae", al Tribunale perché l'art. 1137 cod. civ. non riproduce il contenuto dell'art. 26 del R.D. 15 gennaio 1934 n. 56, e pertanto il criterio per individuare il giudice competente è il valore, desumibile dalla delibera impugnata, salvo che l'oggetto di essa rientri nella competenza per materia di un determinato giudice, come ad esempio se la delibera concerne la misura e le modalità d'uso dei servizi di condominio di case (nella specie la delibera impugnata aveva ad oggetto l'approvazione del piano di riparto delle spese condominiali per un valore complessivo non superiore ai due milioni e la Cassazione ha affermato la competenza del giudice di pace).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 15/01/1934 num. 56 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)