Sez. 2, Sentenza n. 971 del 24/01/2001 (Rv. 543423 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - IN GENERE | Controversia tra un condomino e il condominio avente ad oggetto il criterio di ripartizione di una parte soltanto di una spesa deliberata dall' assemblea - Determinazione in base all'importo contestato, non all'intera somma - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - IN GENERE
In una controversia tra un condomino ed il condominio avente ad oggetto il criterio di ripartizione di una parte soltanto della complessiva spesa deliberata dall' assemblea, il valore della causa si determina in base all'importo contestato e non all'intero ammontare di esso perché la decisione non implica una pronuncia, con efficacia di giudicato, sulla validità della delibera concernente la voce di spesa nella sua globalità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1124, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)