Sez. L, Sentenza n. 797 del 27/01/1998 (Rv. 511974 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO | Colpa grave come giusta causa per la risoluzione del rapporto - Estremi - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO
La colpa grave da parte della lavoratrice, costituente ai sensi dell'art. 2 comma secondo lettera a) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro con la lavoratrice madre in deroga al divieto di licenziamento stabilito dal primo comma dello stesso articolo, configura un'ipotesi di colpa più qualificata dal punto di vista soggettivo in ragione delle specifiche condizioni psico - fisiche in cui versa la donna madre e comprende dal punto di vista oggettivo situazioni più complesse rispetto ai comuni schemi previsti dal codice e dalla contrattazione collettiva come giusta causa di licenziamento. (Nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che non integrasse la colpa grave in questione il ritardo di quattro giorni nell'invio del certificato medico diretto a giustificare la prosecuzione di un'assenza per malattia).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)