Sez. L, Sentenza n. 1973 del 18/02/1993 (Rv. 480973 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Donne - Diritto alla conversazione del posto | Divieto di licenziamento della lavoratrice madre - Limiti - Colpa grave costituente giusta causa - Accertamento - Criteri.
Lavoro - Lavoro subordinato - Donne - Diritto alla conversazione del posto
Ai fini della norma dell'art. 2, terzo comma, lett. a), della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 - che rende inoperante, nel caso di colpa grave costituente giusta causa di risoluzione del rapporto, il divieto di licenziamento della lavoratrice madre sancito dal primo comma dello stesso articolo - non è sufficiente accertare la sussistenza di un situazione contemplata dalla contrattazione collettiva quale giusta causa idonea a legittimare la sanzione espulsiva, ma è invece necessario verificare - con accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato - se sussista quella colpa specificamente prevista dalla suddetta norma e diversa (per l'indicato connotato di gravità) da quella prevista dalla disciplina pattizia per generici casi di inadempimento del lavoratore sanzionati con la risoluzione del rapporto.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)