Sez. 2, Sentenza n. 21502 del 30/11/2012 (Rv. 624316 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Art. 9, primo comma, legge n. 689 del 1981 - Operatività - Presupposti - Rapporto di specialità tra la fattispecie di cui all'articolo 23 del codice della strada e quella desumibile dal combinato disposto degli articoli 15, 18 e 31 del Regolamento di Affissioni e Pubblicità del Comune di Roma - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 9, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - laddove statuisce che, quando uno stesso fatto è punito da una pluralità di sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale - opera se le norme sanzionanti un medesimo fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, da escludersi quando sia diversa l'obiettività giuridica degli interessi protetti da ciascuna di esse. Non sussiste, pertanto, un siffatto rapporto tra la previsione di cui all'art. 23 del codice della strada, che punisce l'installazione di impianti pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, e le corrispondenti norme contenute nel Regolamento di Affissioni e Pubblicità del Comune di Roma (artt. 15, 18 e 31), da un lato perché trattasi di condotte diverse, atteso che le autorizzazioni, la cui mancanza rende punibili i fatti da esse rispettivamente descritti, prescritte dalle due disposizioni non sono sovrapponibili, tutelando la prima quello pubblico della sicurezza della circolazione stradale, e le seconde la disciplina delle affissioni pubblicitarie all'interno del territorio comunale e l'incasso dei relativi diritti; dall'altro, in quanto l'art. 31 del menzionato Regolamento, concernente l'installazione di mezzi di pubblicità non autorizzati, fa espressamente salva, al secondo comma, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 23 del codice della strada, escludendo, quindi, una tale riserva qualsiasi rapporto di specialità tra le due indicate fattispecie.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Strada art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)