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Sez. 2, Sentenza n. 1299 del 22/01/2008 (Rv. 601323 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Art. 9 della legge n. 689 del 1981 - Operatività - Presupposti - Fattispecie in tema di affissioni pubblicitarie.
Stato
decisa il 2008-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601323-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

In tema di sanzioni amministrative, l'art. 9 della legge 689 del 1981 prevede come presupposto esplicito di applicazione del principio di specialità che le disposizioni punitive si riferiscano allo "stesso fatto", nel senso che la fattispecie prevista nella disciplina generale deve essere compresa in quella speciale (che contiene un elemento ulteriore rispetto alla prima, così che, ove non fosse prevista la disposizione speciale, la fattispecie rientrerebbe nella disposizione generale), non avendo rilievo decisivo a tal fine il criterio del bene o dell'interesse protetto dalle disposizioni punitive concorrenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell'opposizione sul presupposto che non sussistesse alcun rapporto di specialità tra l'art. 16 del regolamento comunale edilizio e l'art. 8 del regolamento di polizia urbana del comune di Monza, che vietavano l'occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione, e l'art. 10 del regolamento comunale sulla pubblicità e le affissioni del medesimo comune, che prevedeva l'obbligo dell'autorizzazione per esporre cartelli pubblicitari).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)