Sez. 2, Sentenza n. 2439 del 23/07/1971 (Rv. 353418 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI IN GENERE - OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI - RESPONSABILITA PER IL DANNO CHE NE DERIVA AL PRESTATORE DI LAVORO A CARICO DELL'IMPRENDITORE - NATURA - PERSONALE - SUCCESSIONE NELL'AZIENDA - NON SI ESTENDE LA RESPONSABILITA AL NUOVO IMPRENDITORE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI IN GENERE - OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI - RESPONSABILITA PER IL DANNO CHE NE DERIVA AL PRESTATORE DI LAVORO A CARICO DELL'IMPRENDITORE - NATURA - PERSONALE - SUCCESSIONE NELL'AZIENDA - NON SI ESTENDE LA RESPONSABILITA AL NUOVO IMPRENDITORE.*
L'art 2116 cod civ prevede a carico dell'imprenditore - per il danno derivante al prestatore d'opera in dipendenza del mancato o irregolare versamento dei contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza - una responsabilita contrattuale ex lege avente natura personale. Tale responsabilita non puo estendersi in via solidale a carico dell'imprenditore che sia succeduto nella gestione dell'azienda, relativamente all'omesso o irregolare versamento dei contributi dovuti per il periodo precedente alla successione, trattandosi di rapporti di lavoro soggettivamente diversi e non essendo estensibili, alla responsabilita in questione, i criteri che disciplinano l'indennita di fine rapporto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)