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Sez. 3, Sentenza n. 2644 del 20/04/1985 (Rv. 440442 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - USUFRUTTO ED AFFITTO D'AZIENDA - CESSAZIONE DELL'AFFITTO DI AZIENDA - RITRASFERIMENTO DELL'AZIENDA MEDESIMA DALLO AFFITTUARIO AL CONCEDENTE - DISCIPLINA EX ART. 2112 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL CONCEDENTE PER TUTTI I DEBITI DELL'AFFITTUARIO VERSO I DIPENDENTI - SUSSISTENZA - DEBITO RELATIVO AL REGOLARE VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI OD AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN CASO DI OMESSA OD IRREGOLARE CONTRIBUZIONE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440442-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - USUFRUTTO ED AFFITTO D'AZIENDA - CESSAZIONE DELL'AFFITTO DI AZIENDA - RITRASFERIMENTO DELL'AZIENDA MEDESIMA DALLO AFFITTUARIO AL CONCEDENTE - DISCIPLINA EX ART. 2112 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL CONCEDENTE PER TUTTI I DEBITI DELL'AFFITTUARIO VERSO I DIPENDENTI - SUSSISTENZA - DEBITO RELATIVO AL REGOLARE VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI OD AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN CASO DI OMESSA OD IRREGOLARE CONTRIBUZIONE - INCLUSIONE.*

La cessazione dell'affitto di azienda, ancorché a causa di risoluzione del contratto per inadempimento, ed il conseguente ritrasferimento dell'azienda medesima dall'affittuario al concedente, configurano una vicenda traslativa riconducibile nell'ambito della previsione dell'art. 2112 cod. civ., la quale comprende ogni caso in cui il medesimo complesso aziendale, quale entità unitaria di beni e rapporti giuridici, continui ad essere utilizzato in funzione dell'Esercizio della stessa attività imprenditoriale, nonostante il mutamento della persona dell'imprenditore. Ne deriva che il suddetto ritrasferimento, in applicazione del secondo comma del citato art. 2112, espone il concedente a responsabilità solidale per tutti i debiti dell'affittuario verso i dipendenti correlati al rapporto di lavoro (indipendentemente dal fatto che quest'ultimo si estingua o meno con la cessazione dell'affitto, ovvero si sia già estinto durante l'affitto stesso), ivi incluso quello attinente al regolare versamento dei contributi assicurativi, od al risarcimento del danno in caso di omessa od irregolare contribuzione (anch'esso di natura contrattuale). (V 4934/84; (V 969/79, mass n 397153; (V 632/79, mass n 396782; (V 2439/71, mass n 353418).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2560

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)