Sez. L, Sentenza n. 4150 del 21/06/1986 (Rv. 446935 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CONTESTUALE INDICAZIONE DELLE RAGIONI CHE LO GIUSTIFICANO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CONTESTUALE INDICAZIONE DELLE RAGIONI CHE LO GIUSTIFICANO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Alla stregua dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966, non è necessaria la contestuale indicazione, nella comunicazione del licenziamento, delle ragioni che lo giustificano, spettando al lavoratore licenziato la facoltà di chiedere i motivi del recesso entro otto giorni dalla comunicazione e conseguendo l'inefficacia del licenziamento solo alla mancata risposta del datore di lavoro nei successivi cinque giorni. (V 1970/82, mass n 419822; (V 1926/82, mass n 419177).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)