Sez. L, Sentenza n. 1970 del 29/03/1982 (Rv. 419822 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - MANCATA ENUNCIAZIONE DELLE SPECIFICHE RAGIONI DEL PROVVEDIMENTO - EFFETTO INVALIDANTE - ESCLUSIONE - MANCATA RICHIESTA DEI MOTIVI DEL RECESSO DA PARTE DEL LAVORATORE - SPECIFICAZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO IN SEDE DI GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - MANCATA ENUNCIAZIONE DELLE SPECIFICHE RAGIONI DEL PROVVEDIMENTO - EFFETTO INVALIDANTE - ESCLUSIONE - MANCATA RICHIESTA DEI MOTIVI DEL RECESSO DA PARTE DEL LAVORATORE - SPECIFICAZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO IN SEDE DI GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - AMMISSIBILITÀ.*
La Mancanza, nella lettera di licenziamento, dell'enunciazione delle specifiche ragioni del provvedimento non ha effetto invalidante rispetto a questo poiché il pericolo di un eventuale pregiudizio del lavoratore resta escluso da quanto dispongono il secondo ed il terzo comma dell'art. 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604 circa la facoltà del lavoratore stesso di richiedere, entro otto giorni dalla relativa comunicazione, i motivi del recesso e circa l'inefficacia di questo in caso di mancato tempestivo riscontro della richiesta, con la conseguenza che, in difetto di una richiesta del lavoratore, il datore di lavoro è legittimato a specificare i suddetti motivi anche in Sede di giudizio di impugnazione del licenziamento. (V 5389/80, mass n 409272; (V 3488/79, mass n 399897).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)