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Sez. L, Sentenza n. 1296 del 02/03/1982 (Rv. 419177 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COMUNICAZIONE DEL RECESSO E DEI MOTIVI - FORMA SCRITTA - CARATTERE ESCLUSIVO - FORME DIVERSE E CONOSCENZA ALTRIMENTI AVUTA DAL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419177-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COMUNICAZIONE DEL RECESSO E DEI MOTIVI - FORMA SCRITTA - CARATTERE ESCLUSIVO - FORME DIVERSE E CONOSCENZA ALTRIMENTI AVUTA DAL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*

L'art. 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604 - in base al quale il licenziamento deve essere intimato, a pena di inefficacia, per iscritto; con l'ulteriore Obbligo dell'imprenditore di comunicarne, sempre per iscritto, i motivi, ove il lavoratore rivolga richiesta in tal senso - impone che la volontà di troncare il rapporto e le ragioni che l'hanno determinata siano espresse in un documento, con la conseguente irrilevanza non solo di altre forme di intimazione e di contestazione diverse da quella scritta, ma anche della conoscenza che dell'una o dell'altra il lavoratore abbia altrimenti avuto. (V 2356/80, mass n 406046).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)