Sez. 1, Sentenza n. 355 del 10/01/2008 (Rv. 600877 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE | Imprese che svolgono servizi economici di interesse generale - Riconducibilità all'esercizio privato di funzioni pubbliche - Normativa antitrust - Inapplicabilità - Limiti - Deviazione dell'attività dallo scopo istituzionale per cui quelle funzioni sono state conferite - Normativa antitrust - Applicabilità - Fattispecie.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE
Le attività svolte da soggetti privati, quali sono il Consorzio per la tutela del formaggio "Grana Padano" e la società di Certificazione della qualità alimentare, per le certificazioni di conformità del prodotto e per i controlli volti a prevenire abusi rispetto alle prescrizioni del regolamento CE n. 2081 del 1992, in quanto rientranti nei compiti essenziali dello Stato in materia di alimentazione e, quindi, nell'ambito dei servizi economici di carattere generale, sono riconducibili all'esercizio privato di pubbliche funzioni e cioè ad attività di diritto pubblico, per le quali si è fuori dall'ambito di applicazione della normativa antitrust, la quale presuppone, ai sensi dell'art. 8 primo comma della legge n. 287 del 1990, che l'abuso di posizione dominante o le intese restrittive della concorrenza avvengano nello svolgimento dell'attività di impresa. Tuttavia, poiché, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi sul mercato, indipendentemente dallo statuto giuridico e dalle modalità di finanziamento, l'esenzione prevista dal secondo comma dell'art. 8 per le imprese che gestiscono servizi di interesse economico generale, opera limitatamente "a tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati". Pertanto, qualora le summenzionate attività svolte da soggetti privati, pur se autoritative, deviino dallo scopo istituzionale per cui quelle pubbliche funzioni sono state conferite, viene meno il nesso funzionale con il carattere non economico dell'attività posta in essere, la quale rientra a pieno titolo nell'ambito dell'attività di impresa, con conseguente applicazione della disciplina a tutela della concorrenza di cui alla legge n. 287 del 1990. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che le determinazioni assunte dal Consorzio sopra citato attraverso apposite "linee guida", ritenute da un produttore di formaggio restrittive alla libertà di concorrenza in quanto limitative alla propria capacità produttiva, introducevano arbitrariamente standard di qualità non previsti dal regolamento comunitario citato nonché il contingentamento della produzione che esulava dalle proprie funzioni di vigilanza e, pertanto, non potevano essere considerate come espressione dell'attività svolta "iure imperii", ma come attività economica rientrante nella previsione degli art. 2 e 3 della legge n. 287 del 1990 e costituente pratica anticoncorrenziale illecita).
Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 3, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 8 com. 1 CORTE COST., Legge 10/10/1990 num. 287 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 24/04/1998 num. 128 art. 53 com. 1, Legge 24/04/1998 num. 128 art. 53 com. 15, Legge 21/12/1999 num. 526 art. 14, Tratt. Internaz. 07/02/1992 art. 86, Regolam. Consiglio CEE 14/07/1992 num. 2081
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)