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Sez. 1, Sentenza n. 3638 del 13/02/2009 (Rv. 606808 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE | Norme per la tutela della concorrenza e del mercato - Legge n. 287 del 1990 - Abuso di posizione dominante - Gestione di servizi di interesse generale - Sufficienza ai fini dell'esenzione dalla normativa "antitrust" - Esclusione - Comportamento contrattuale strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti affidati - Necessità - Allegazione e prova - Onere a carico dell'impresa.
Stato
decisa il 2009-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606808-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE

In tema di concorrenza, ai sensi dell'art. 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la circostanza che l'impresa eserciti la gestione di servizi di interesse generale non è di per sé sufficiente ai fini dell'esenzione dall'osservanza delle norme in materia "antitrust", ed in particolare dell'art. 3, concernente l'abuso di posizione dominante, occorrendo altresì che il comportamento denunciato si ponga come strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti affidati all'impresa; con riguardo alla ricorrenza di un simile presupposto, grava sull'impresa l'onere di allegare gli elementi in forza dei quali possa ritenersi dimostrata la necessità di porre in essere le condizioni contrattuali praticate al fine di assolvere al compito da essa svolto nell'interesse economico generale, ovverosia che il comportamento attuato fosse l'unico possibile mezzo per il perseguimento della specifica missione istituzionale.

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 3, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)