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Sez. 2, Sentenza n. 941 del 15/03/1976 (Rv. 379595 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CHIAMATA SU ISTANZA DEL CONVENUTO - SPESE GIUDIZIALI DEL CHIAMATO - CONDANNA DEL SOCCOMBENTE ATTORE - LEGITTIMITA - ACCOGLIMENTO DI ALTRA DOMANDA DELL'ATTORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379595-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CHIAMATA SU ISTANZA DEL CONVENUTO - SPESE GIUDIZIALI DEL CHIAMATO - CONDANNA DEL SOCCOMBENTE ATTORE - LEGITTIMITA - ACCOGLIMENTO DI ALTRA DOMANDA DELL'ATTORE - IRRILEVANZA.*

Il rimborso delle spese processuali, sostenute da chi sia stato chiamato in garanzia dal convenuto, legittimamente viene posto a carico dell'attore, ove questi, ancorche vittorioso per altra domanda, risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia. (V 2990/73, mass n 366665; (V 1366/72, mass n 357934).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)