Sez. 2, Sentenza n. 941 del 15/03/1976 (Rv. 379595 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CHIAMATA SU ISTANZA DEL CONVENUTO - SPESE GIUDIZIALI DEL CHIAMATO - CONDANNA DEL SOCCOMBENTE ATTORE - LEGITTIMITA - ACCOGLIMENTO DI ALTRA DOMANDA DELL'ATTORE - IRRILEVANZA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CHIAMATA SU ISTANZA DEL CONVENUTO - SPESE GIUDIZIALI DEL CHIAMATO - CONDANNA DEL SOCCOMBENTE ATTORE - LEGITTIMITA - ACCOGLIMENTO DI ALTRA DOMANDA DELL'ATTORE - IRRILEVANZA.*
Il rimborso delle spese processuali, sostenute da chi sia stato chiamato in garanzia dal convenuto, legittimamente viene posto a carico dell'attore, ove questi, ancorche vittorioso per altra domanda, risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia. (V 2990/73, mass n 366665; (V 1366/72, mass n 357934).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)