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Sez. 2, Sentenza n. 2990 del 12/11/1973 (Rv. 366665 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CHIAMATA SU ISTANZA DEL CONVENUTO - SOCCOMBENZA DELL'ATTORE - CONDANNA DI COSTUI ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DEL CHIAMATO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366665-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CHIAMATA SU ISTANZA DEL CONVENUTO - SOCCOMBENZA DELL'ATTORE - CONDANNA DI COSTUI ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DEL CHIAMATO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

L'attore soccombente e legittimamente condannato al pagamento delle spese processuali anche nei confronti del chiamato in causa ad istanza del convenuto, se la chiamata si e resa necessaria in conseguenza della tesi sostenuta dall'attore e risultata infondata. (Conf 1366/72, mass n 357934; 366/72, mass n 356255).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)