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Sez. 3 - , Sentenza n. 17509 del 30/10/2018 Ud. (dep. 24/04/2019) Rv. 275595 - 03

PARTE CIVILE - SPESE | Impugnazione proposta dall'imputato su profili diversi dalla condanna al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese – Diritto della parte civile a partecipare al giudizio – Sussistenza - Comprovata mancanza di interesse a contraddire - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275595-03

PARTE CIVILE - SPESE

In tema di giudizio di cassazione, la parte civile che abbia ricevuto l'integrale risarcimento del danno ed il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di merito, è legittimata a partecipare al processo anche in mancanza di impugnazione dell'imputato sul capo concernente l'azione civile, in ragione del riflesso della decisione dell'impugnazione su quella relativa al risarcimento del danno. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la mancanza di un effettivo interesse della parte civile a contraddire sull'impugnazione proposta dall'imputato, ove effettivamente comprovata, può escludere la condanna del secondo alle spese sostenute dalla prima, ma non la esclusione della parte civile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 614, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)