Sez. 6, Ordinanza n. 33161 del 02/07/2004 Cc. (dep. 02/08/2004) Rv. 229765 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI | Decreto di sequestro e confisca - Ricorso diretto per cassazione - Possibilità - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI
In materia di impugnazione delle misure di prevenzione trova integrale applicazione la disciplina di cui all'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che non prevede la possibilità di ricorso diretto per cassazione, esperibile solo dopo la proposizione dell'appello. (Nella specie era stato presentato ricorso "per saltum" in cassazione contro il decreto correttivo di un precedente provvedimento con cui era stato disposto il sequestro e la confisca di un immobile).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 com. 9 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)