Sez. 1, Sentenza n. 5964 del 30/11/1998 Cc. (dep. 18/01/1999) Rv. 212105 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI | Ricorso diretto per cassazione contro i provvedimenti in materia di misure di prevenzione - Possibilità - Esclusione - Preventivo ricorso in appello - Necessità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI
In tema di provvedimenti in materia di misure di prevenzione (nella specie rigetto di un'istanza di restituzione della cauzione) si applicano, per quanto concerne le impugnazioni, le norme stabilite dall'art. 4 della legge n. 1423 del 1956, per cui contro di essi è proponibile l'appello e solo dopo l'esaurimento di tale grado di giudizio è esperibile il ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 680, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)