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Sez. 5, Sentenza n. 22027 del 13/10/2006 (Rv. 595130 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Parte convenuta - Amministrazione creditrice - Poteri processuali - Domande riconvenzionali - Proponibilità - Giudice adito - Poteri - Portata.
Stato
decisa il 2006-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595130-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

L'opposizione a ingiunzione fiscale dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il contribuente assume la veste formale e sostanziale di attore e l'amministrazione creditrice quella di parte convenuta, alla quale spettano, quindi, tutti i poteri processuali ricollegati a tale posizione, compreso quello di proporre domande riconvenzionali riflettenti il medesimo rapporto di imposta in contestazione. Il giudice adito, pertanto, deve procedere alla verifica, non solo della legittimità dell'ingiunzione, ma anche - in piena autonomia e nei limiti della domanda proposta dall'opponente, nonché delle eventuali domande riconvenzionali dell'ente opposto - delle condizioni di forma, cui l'esercizio della pretesa tributaria è dalla legge subordinato, ed altresì della legittimità della pretesa medesima sotto l'aspetto sostanziale, al fine di accertare se ed in quali limiti si siano realizzati gli elementi ed i presupposti di fatto della fattispecie impositiva.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)