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Sez. 1, Sentenza n. 1210 del 19/02/1980 (Rv. 404708 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - PARTE CONVENUTA - AMMINISTRAZIONE CREDITRICE - POTERI PROCESSUALI - DOMANDE RICONVENZIONALI - PROPONIBILITA - DEDUZIONE DI DIVERSO TITOLO GIUSTIFICATIVO DELLA PRETESA DI CORREGGERE O INTEGRARE L'ORIGINARIO ATTO DI IMPOSIZIONE - AMMISSIBILITA - COGNIZIONE DELLA NUOVA CAUSA PETENDI DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1980-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404708-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - PARTE CONVENUTA - AMMINISTRAZIONE CREDITRICE - POTERI PROCESSUALI - DOMANDE RICONVENZIONALI - PROPONIBILITA - DEDUZIONE DI DIVERSO TITOLO GIUSTIFICATIVO DELLA PRETESA DI CORREGGERE O INTEGRARE L'ORIGINARIO ATTO DI IMPOSIZIONE - AMMISSIBILITA - COGNIZIONE DELLA NUOVA CAUSA PETENDI DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO - LEGITTIMITA.*

L'opposizione a ingiunzione fiscale in materia di imposte indirette - proposta nella vigenza dell'abrogato contenzioso tributario - da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il contribuente assume la veste formale e sostanziale di attore e l'amministrazione creditrice quella di parte convenuta, alla quale spettano, pertanto, tutti i poteri processuali ricollegati a tale posizione, compreso quello di proporre domande riconvenzionali riflettenti il medesimo rapporto di imposta in contestazione: all'uopo puo dedurre un diverso titolo giustificativo della pretesa e correggere o integrare l'originaria imposizione, chiedendo il pagamento delle maggiori somme dovute per imposta suppletiva o complementare in dipendenza di una diversa qualificazione giuridica dell'atto registrato ovvero di negozi inizialmente non individuati. Ne, sotto il profilo della giurisdizione, vi sono ostacoli a che il giudice ordinario conosca della nuova causa petendi, in quanto e la stessa amministrazione che, nel legittimo Esercizio del potere- dovere di controllo della rispondenza dell'atto di imposizione alla legge, modifica l'originaria pretesa e, rinunziando (come le e consentito) a valersi dei mezzi di autotutela, chiede direttamente la verifica giurisdizionale di questo suo operato, nei limiti in cui la domanda riconvenzionale concerna pretese involgenti questioni di diritto o di estimazione complessa. (Conf 595/78, mass n 389894; (Conf 2038/74, mass n 370315; (Conf 2863/72, mass n 360586; (Conf 2665/72, mass n 360255).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 8, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)